Ricorso per la Regione Umbria, in persona del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore dott.ssa Catiuscia Marini, con  sede  in
Perugia, corso Vannucci n. 96, codice fiscale n. 80000130544,  giusta
procura speciale alle liti in calce al presente atto e in forza della
delibera della Giunta regionale della Regione Umbria n. 1427  del  10
dicembre 2018 rappresentata e difesa dagli avv. prof. Massimo Luciani
del Foro di Roma (codice fiscale LCNMSM52L23HS01G, fax.  06.90236029,
posta elettronica certificata  massimoluciani@ordineavvocatiroma.org)
e Paola Manuali dell'ufficio  legale  della  Regione  Umbria  (codice
fiscale   MNLPLA53H68G478;   fax   0755043625;   posta    elettronica
certificata:  paola.manuali@avvocatiperugiapec.it),   con   domicilio
eletto  presso  lo  studio  del  primo  in  00153  Roma,  Lungotevere
Raffaello Sanzio n. 9, 
    Contro il presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente  del  Consiglio  pro-tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'avvocatura generale dello Stato nella cui sede  in  00186  Roma,
via  dei  Portoghesi  n.  12,  e'  domiciliato  ex   lege,   per   la
dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma  1,
lettera  a),  n.  1-bis;  e  lettera  b-ter);  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per  la  citta'
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle  infrastrutture  e
dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,  il  lavoro  e  le
altre emergenze», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
del 16 novembre 2018, n. 130, pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  19
novembre 2018, n. 269. 
 
                                Fatto 
 
    1. In data 24 agosto 2016 si verificava  un  evento  sismico  che
colpiva alcuni  territori  delle  Regioni  Marche,  Umbria,  Lazio  e
Abruzzo. 
    In ragione di cio', con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio
dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza ex art. 5,  commi  1  e
1-bis, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, per  una  durata  di
180 giorni (art. 1, comma 1). 
    Si disponeva,  conseguentemente,  che,  «per  l'attuazione  degli
interventi da effettuare nella vigenza dello stato di  emergenza,  ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze,  emanate  dal  Capo
del Dipartimento della protezione civile,  acquisita  l'intesa  della
Regione interessata, in deroga a  ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4» (art. 1, comma 2). 
    Era infine previsto che, «alla scadenza del  termine  di  cui  al
comma 1, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  provvedono,  in
via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti  all'evento,
finalizzati al superamento della situazione emergenziale». 
    Con decreto del Presidente della  Repubblica  9  settembre  2016,
pubblicato - per comunicato- in Gazzetta  Ufficiale  n.  228  del  29
settembre 2016, e' stato nominato il  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei  territori  interessati  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016. 
    Con successive ordinanze del 27 e del 31 ottobre 2016  e  del  20
gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri, anche in ragione di ulteriori
eventi  calamitosi  verificatisi,   estendeva   gli   effetti   della
precedente dichiarazione dello stato di emergenza,  senza  modificare
le modalita' di riparto e di coordinamento delle competenze tra Stato
e Regione. 
    Lo stato di calamita'  naturale  veniva  prorogato  dapprima  con
delibera  del  10  febbraio  2017,  successivamente  con   successiva
delibera del 22 febbraio 2018 e infine con l'art.  1,  comma  1,  del
decreto legge n. 29 maggio 2018, n. 55 (conv.  in  legge  n.  89  del
2018). 
    2.   All'intervento   in   via   amministrativa   si   affiancava
l'emanazione del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016», convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1
della 1. 15 dicembre 2016, n. 229. 
      2.1.  L'art.  1,  comma  5,  ha  previsto  che  il  Commissario
straordinario di Governo sia affiancato dai «Presidenti delle Regioni
interessate», i quali «operano in qualita' di vice commissari per gli
interventi di cui al presente decreto, in  stretto  raccordo  con  il
Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni  a  lui
attribuite dal presente decreto». A tal fine lo  stesso  comma  5  ha
costituito la «cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal  Commissario  straordinario,  con  il  compito  di  concordare  i
contenuti   dei   provvedimenti   da   adottare   e   di   assicurare
l'applicazione  uniforme  e  unitaria  in  ciascuna   Regione   delle
ordinanze  e   direttive   commissariali,   nonche'   di   verificare
periodicamente l'avanzamento del  processo  di  ricostruzione»,  alla
quale «partecipano, oltre al Commissario straordinario, i  Presidenti
delle  Regioni,  in  qualita'  di  vice  commissari»,   nonche'   «un
rappresentante dei comuni per  ciascuna  delle  regioni  interessate,
designato dall'ANCI regionale di riferimento». 
      2.2. Per quanto concerne le attivita' disciplinate dal  decreto
legge n. 189 del 2016, rilevano per il presente  giudizio  quelle  di
cui agli articoli 2 e 14. 
    L'art. 2 disciplina le funzioni del commissario  straordinario  e
dei vice commissari incaricati di provvedere  agli  interventi  nelle
aree colpite dal sisma. 
    In particolare, ai sensi del comma 1, il commissario: 
      «a) opera in stretto raccordo  con  il  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile,  al  fine  di  coordinare   le   attivita'
disciplinate dal presente decreto  con  gli  interventi  di  relativa
competenza volti  al  superamento  dello  stato  di  emergenza  e  di
agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo  la
conclusione di quest'ultimo; 
      b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli
immobili privati di cui al Titolo  II,  Capo  I  [immobili  lesionati
all'interno del c.d. «cratere»],  sovraintendendo  all'attivita'  dei
vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi  contributi
e vigilando sulla fase attuativa degli interventi  stessi,  ai  sensi
dell'art. 5; 
      c) opera una ricognizione  e  determina,  di  concerto  con  le
Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni  e
stima il  relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 
      d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2  [immobili
lesionati dal sisma ma esterni al c.d. «cratere»]; 
      e) coordina gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  di
opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai  sensi  dell'art.  14
[c.d.  intervento  di  «ricostruzione  pubblica];   J)   sovraintende
sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II [misure  di
sostegno per la riattivazione del tessuto economico locale], al  fine
di favorire il sostegno alle imprese che  hanno  sede  nei  territori
interessati e il recupero  del  tessuto  socio-economico  nelle  aree
colpite dagli eventi sismici; 
      g) adotta e gestisce  l'elenco  speciale  di  cui  all'art.  34
[elenco dei professionisti qualificati  per  la  progettazione  degli
interventi di ricostruzione], raccordandosi con le autorita' preposte
per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  prevenzione   contro   le
infiltrazioni della  criminalita'  organizzata  negli  interventi  di
ricostruzione; 
      h)  tiene  e  gestisce   la   contabilita'   speciale   a   lui
appositamente intestata; 
      i) esercita il controllo su ogni altra attivita'  prevista  dal
presente decreto nei territori colpiti». 
    Ai sensi del comma  2,  primo  periodo,  «per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma 1,  il  Commissario  straordinario  provvede
anche a mezzo di ordinanze,  nel  rispetto  della  Costituzione,  dei
principi  generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
dell'ordinamento europeo». 
    Nella formulazione del decreto-legge risultante  dalla  legge  di
conversione (vigente prima dell'entrata in vigore delle  disposizioni
qui impugnate), tali ordinanze «sono  emanate  previa  intesa  con  i
Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art.  1,  comma  5,  e  sono  comunicate  al
Presidente del Consiglio dei ministri»  (art.  2,  comma  2,  secondo
periodo). 
      2.3.  L'art.  14,  come  accennato,  regola  le  attivita'   di
«ricostruzione pubblica»  successive  alla  calamita'.  Trattasi,  in
particolare: 
        a)  degli  interventi   di   ricostruzione,   riparazione   e
ripristino degli edifici pubblici; 
        b) degli interventi volti ad assicurare la funzionalita'  dei
servizi pubblici; 
        c) degli interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e
culturale. 
    L'attuazione di tali interventi, ai sensi dell'art. 14, comma  2,
procede  attraverso  l'adozione  di  specifici  piani  di  intervento
relativi: 
      alla generalita' delle opere pubbliche; 
      al ripristino e al regolare  svolgimento  dell'anno  scolastico
2017/2018 e degli anni scolastici seguenti; 
      ai beni culturali danneggiati; 
      al contrasto al dissesto idrogeologico; 
      allo   sviluppo   infrastrutturale   e   alle    infrastrutture
ambientali; 
      alla gestione delle macerie e dei rifiuti. 
    Nella formulazione del decreto-legge risultante  dalla  legge  di
conversione (vigente prima dell'entrata in vigore delle  disposizioni
qui  impugnate),  si  prevedeva  che  «sulla  base  delle   priorita'
stabilite  dal  Commissario  straordinario  d'intesa   con   i   vice
commissari nel [sic] cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma
5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e  il  piano  dei
beni culturali di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  i  soggetti
attuatori provvedono  a  predisporre  ed  inviare  i  progetti  degli
interventi al Commissario straordinario». 
    3. L'impugnato art. 37 del decreto-legge n. 109 del  2018,  nella
formulazione  conseguente  la  conversione  in  legge,  e'  rubricato
«Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche
al  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229». 
    Il comma 1, lettera a), n. 1-bis, interviene sull'art.  2,  comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sostituendo le  parole  «previa
intesa con» con la parola «sentiti». 
    La successiva lettera b-ter), poi, interviene sull'art. 14, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016,  sostituendo  le  parole  «dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel» con  le
seguenti: «dal Commissario straordinario, sentiti i  vice  commissari
nella». 
    L'art. 37, comma 1, lettera a), n. 1-bis; e lettera  b-ter);  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, in 1. 16  novembre  2018,  n.  130,  e'  lesivo  degli
interessi e delle attribuzioni costituzionali della  Regione  Umbria,
che ne chiede la declaratoria d'illegittimita' costituzionale  per  i
seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. Violazione degli articoli 3, 4, 5, 97, 117, commi  3  e  4,  e
118, comma 1 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione  ex
articoli 5 e 117 Cost. Preliminarmente, e'  opportuno  illustrare  la
logica generale delle disposizioni censurate e la loro posizione  nel
sistema. 
      1.1. L'art. 2, comma 2, del  decreto  legge  n.  189  del  2016
(novellato dall'impugnato art. 37, comma 1, lettera  a),  n.  1-bis),
del decreto legge n. 109 del 2018),  nella  precedente  formulazione,
consentiva al Commissario straordinario di  Governo  di  adottare  le
ordinanze per l'esercizio delle funzioni di cui al  medesimo  art.  2
esclusivamente  previa  intesa  con  i   Presidenti   delle   Regioni
interessate, chiamati a esprimersi nell'ambito della c.d. «cabina  di
coordinamento» degli interventi di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Nella formulazione vigente  a
seguito del decreto-legge n. 109 del 2018,  invece,  l'intesa  con  i
Presidenti delle Regioni e' sostituita dal solo obbligo di  audizione
o di acquisizione del parere di tali organi nell'ambito della «cabina
di coordinamento». 
    Lo stesso meccanismo si ripete all'art. 14, comma 4, del  decreto
legge n. 189 del 2016, per come  novellato  dall'impugnato  art.  37,
comma 1, lettera b-ter), del decreto legge n.  109  del  2018.  Nella
formulazione precedente si consentiva al Commissario straordinario di
definire le priorita' che gli enti locali, le unioni  di  Comuni,  le
unioni montane e tutti i «soggetti  attuatori»  degli  interventi  di
ricostruzione   devono   rispettare   nella   predisposizione   degli
interventi medesimi, ma solo d'intesa con i Presidenti delle  Regioni
interessate dagli interventi, i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del decreto-legge n. 189 del  2016,  «operano  in  qualita'  di  vice
commissari   [...]   in   stretto   raccordo   con   il   Commissario
straordinario». Anche in questo caso, l'intesa  e'  stata  sostituita
dal mero onere di audizione o di acquisizione  del  parere  dei  vice
commissari /Presidenti di Regione. 
    In entrambi i  casi,  dunque,  le  disposizioni  impugnate  hanno
soppresso il modello di cooperazione su base paritaria  tra  Stato  e
Regioni, sostituendolo con quello del semplice parere non  vincolante
da parte delle Regioni. 
      1.2.  Cio'  detto,  si  deve  sottolineare   che   l'intervento
legislativo in oggetto rientra anzitutto nella materia di  competenza
concorrente  «governo  del  territorio»  nonche'  nelle  materie   di
competenza residuale regionale «opere pubbliche» e «servizi  pubblici
locali». Quanto alla materia  «governo  del  territorio»,  ancora  di
recente, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, nella  sentenza  n.  68
del 2018, ha affermato che le disposizioni di legge che  disciplinano
gli interventi edilizi in  zone  sismiche  devono  essere  ricondotte
all'ambito materiale del «governo del territorio». Solo nel  caso  in
cui  tali  disposizioni  investano  profili  concernenti  la   tutela
dell'incolumita' pubblica essi ricadono  anche  nell'ambito  relativo
alla «protezione civile» (cfr. anche le sentt. Corte cost.,  nn.  254
del 2010, 300 del 2013, 167 del 2014 e 60  del  2017),  essa  stessa,
peraltro, di competenza concorrente.  Nel  caso  di  specie,  non  e'
dubbio che gli interventi disciplinati dagli  articoli  2  e  14  del
decreto legge  n.  109  del  2018  siano  intesi  alla  ricostruzione
successiva al sisma,  rimanendo  estraneo  ed  escluso  ogni  profilo
riferito alla protezione della pubblica incolumita'. 
    Tanto si desume non  solo  dal  fatto  che  l'art.  37  in  esame
interviene a oltre due anni  dal  sisma  (ovverosia  quando  la  fase
emergenziale di messa in sicurezza di persone  e  cose  ed  e'  fatto
notorio - si e' esaurita) ma anche e  soprattutto  dalla  regolazione
legislativa  del  catalogo  delle  funzioni  rimesse  al  Commissario
straordinario di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 14  del  decreto
legge n. 189 del 2016. Tali funzioni, come si e' detto in  narrativa,
attengono tutte al momento  della  ricostruzione  post-sisma  e  alla
riattivazione dei relativi servizi pubblici (specie quelli locali). 
    Gli interventi di protezione civile sono estranei  alle  funzioni
di cui agli articoli 2 e 14 del decreto  legge  n.  189  del  2016  e
rimangono di esclusiva competenza del Dipartimento  della  Protezione
civile (hinc inde: DPC) e del suo ordinario vertice  istituzionale  e
organizzativo (il Capo del Dipartimento). Lo dimostra il fatto che lo
stesso art. 2 del decreto legge n. 189 del 2016, al comma 1,  lettera
a),  impone  al  Commissario  straordinario  di  Governo  l'onere  di
«coordinare» le proprie attivita' con quelle di competenza  del  DPC.
Solo le attivita' del DPC e non quelle del Commissario, dunque,  sono
finalizzate alla tutela dell'incolumita' pubblica e  sono  ovviamente
ascrivibili all'ambito materiale della «protezione civile». 
    Lo  dimostra  altresi'  l'incarico  commissariale  definito   dal
decreto del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016.  Trattasi
dell'incarico  di  «Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
ricostruzione» (cosi' il menzionato comunicato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale)  che   e'   stato   conferito   onde   «provvedere   anche
all'individuazione  degli  strumenti  con  i  quali  disciplinare  le
distinte attivita' volte alla ricostruzione delle  aree  colpite  dal
sisma, al fine di  assicurarne  il  tempestivo  avvio»  (art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016).  Assegnato
al  Commissario  e'  «l'esercizio  delle  menzionate   attivita'   di
indirizzo, coordinamento e impulso  volte  alla  ricostruzione  nelle
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016» (art. 1, comma 2), con  la
precisazione che «in conformita'  alle  rispettive  attribuzioni,  il
Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  assicurano  il
necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di  coordinamento»  (art.
1, comma 3). 
    Anche le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, dunque,  confermano  che  le  funzioni  commissariali
attengono esclusivamente alla  ricostruzione  e  non  ai  profili  di
«protezione civile». 
      1.3.  Le  disposizioni  in  esame,  pertanto,  vanno  anzitutto
ricondotte  alla  materia  di  competenza  concorrente  «governo  del
territorio». 
    Rilevano, pero', anche le competenze  regionali  residuali  nella
materia «opere pubbliche». 
    Codesta Ecc.ma Corte costituzionale  ha  costantemente  affermato
che, anche a seguito della riforma del Titolo V della Parte II  della
Costituzione,  la  disciplina  degli  interventi  di   programmazione
dell'insediamento  delle  opere  pubbliche  rientra   nella   materia
«governo  del  territorio»,  mentre  gli   interventi   di   concreta
programmazione  e  realizzazione  delle  opere  e  la  gestione   del
patrimonio pubblico di Regioni ed enti  locali  e  territoriali  sono
ricondotti a un diverso ambito materiale, sostanzialmente  analogo  a
quello  della  materia  «opere  pubbliche»  di  cui  alla  precedente
formulazione dell'art. 117 Cost. e ora  ricompreso  nella  competenza
residuale regionale ex art. 117, comma 4, Cost.  (cfr.  Corte  cost.,
sentenza n. 97 del 2004). 
    Parimenti, rileva la materia dei  «servizi  pubblici  locali».  A
questo proposito, codesta Ecc.ma Corte  costituzionale  ha  affermato
che  tale  ambito  materiale   e'   riconducibile   alla   competenza
legislativa statale  esclusivamente  per  i  profili  concernenti  la
selezione del contraente  privato,  in  quanto  essi  incidono  nella
«tutela della concorrenza». Per  converso,  pero',  tutti  gli  altri
profili appartengono alla competenza legislativa residuale  regionale
(cfr. Corte cost., sentenza n. 222 del 2005, in materia  di  servizio
di trasporto pubblico locale). Atteso che le  funzioni  commissariali
sono tutte estranee  ai  profili  di  selezione  del  contraente  nel
mercato, l'intervento legislativo in esame ricade  anche  nell'ambito
materiale dei «servizi pubblici locali». 
    Alla luce di tali circostanze, e'  evidente  che  la  restrizione
delle  prerogative  della  Regione  Umbria   nella   gestione   degli
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi  sismici
del  2016  determina  una   compressione   delle   sue   attribuzioni
costituzionali. 
    Possiamo dunque passare all'illustrazione delle censure. 
      1.4. L'art. 37 del decreto legge n. 109 del 2018,  nelle  parti
sopra illustrate, vulnera le attribuzioni costituzionali regionali  e
viola gli articoli 3, 4, 5, 97, 117, commi 3 e  4,  e  118,  comma  1
Cost., nonche' il principio di leale collaborazione ex articoli  5  e
117 Cost. 
    In primo luogo, le  disposizioni  statali  incidono  direttamente
nell'esercizio delle attribuzioni regionali,  senza  conservare  alle
Regioni un  adeguato  margine  di  autonomia,  con  violazione  degli
articoli 5, 117, commi  3  e  4  (per  il  profilo  delle  competenze
legislative),  e  118  Cost.  (per  il   profilo   delle   competenze
amministrative). 
    Quanto al primo profilo,  codesta  Ecc.ma  Corte  ha  piu'  volte
affermato che  la  valutazione  dell'interesse  pubblico  sottostante
l'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato  deve  essere
proporzionata e non affetta da irragionevolezza  (sent.  n.  142  del
2016). In  questo  senso,  l'assunzione  di  tali  funzioni  mediante
soppressione dei meccanismi di leale cooperazione determina ipso iure
un   intervento   sproporzionato   e   irragionevole    e,    dunque,
illegittimamente invasivo  della  competenza  legislativa  regionale.
Poiche' la leale cooperazione e' il  principio-cardine  dei  rapporti
fra  lo  Stato  e  le  Regioni,  infatti,  l'abbandono  del   modello
cooperativo deve essere sorretto da insuperabili esigenze  di  tutela
di beni di pregio costituzionale, che nella specie non si  ravvisano.
In  particolare,  non  si  potrebbero  richiamare  le   esigenze   di
speditezza  connessa  alla  protezione  della  pubblica  incolumita',
perche', come  si  e'  visto,  le  funzioni  destinate  al  solitario
esercizio commissariale non hanno  alcuna  attinenza  alle  medesime.
Ne', quand'anche l'avessero, la conclusione  potrebbe  mutare,  visto
che  l'eventuale  allungamento  dei  tempi  decisionali  che  sarebbe
determinato dall'utilizzo dei meccanismi cooperativi potrebbe  essere
impedito dalla previsione di tempi certi e brevi di  conclusione  dei
procedimenti. Si deve aggiungere che (contraddittoriamente): 
      a) la  struttura  amministrativa  commissariale  preposta  agli
interventi di ricostruzione post-sisma e' composta anche dagli stessi
Presidenti delle Regioni interessate; 
      b) prevede l'istituzione di un comitato istituzionale  in  ogni
Regione, presieduto dal Presidente della Regione; 
      c) si avvale degli «uffici speciali per la ricostruzione» (art.
3 del decreto legge n. 189 del 2016), uffici  costituiti  da  risorse
materiali e di personale degli enti locali e delle Regioni (le  quali
ultime che sono anche chiamate a sostenerne i  costi:  cfr.  art.  3,
commi 1 e 1-ter). 
      Cio' considerato, si  deve  osservare  che  «nelle  materie  di
potesta' legislativa concorrente [e, dunque,  a  maggior  ragione  in
quelle di competenza residuale regionale], secondo la  giurisprudenza
di questa Corte,  l'allocazione  delle  funzioni  amministrative  non
spetta, in linea di principio [...] allo Stato, bensi' alla  Regione»
(sent. n. 252 del 2016). Se allo Stato non spetta l'allocazione delle
funzioni  amministrative,  a   maggior   ragione   non   gli   spetta
disciplinare tali funzioni senza riconoscere alla Regione un adeguato
margine di autonomia. Dato che, nel caso di specie, tale autonomia e'
irragionevolmente soppressa, ne risulta manifestamente  invasa  anche
la competenza legislativa regionale. 
    Per le medesime ragioni,  le  disposizioni  in  esame  esorbitano
dall'ambito dei «principi fondamentali» della materia  di  competenza
legislativa concorrente «governo del territorio» e  sottraggono  alla
Regione l'esercizio delle segnalate competenze legislative residuali,
con violazione degli articoli 5, 117, commi 3 e 4, Cost. 
      1.5. Per quanto concerne  il  secondo  profilo,  e'  del  tutto
evidente che le disposizioni impugnate, nel disciplinare le  funzioni
amministrative in ambiti di competenza regionale (tutelate  dall'art.
118 Cost.), determinano una c.d. «chiamata in  sussidiarieta'»  delle
funzioni amministrative di spettanza regionale. Tale avocazione delle
competenze amministrative, pero', puo' essere legittima e  rispettosa
delle attribuzioni regionali solo ove il concreto esercizio  di  tali
competenze avvenga attraverso gli opportuni  meccanismi  concertativi
tra Stato e Regione. Nel caso di  specie,  pero',  il  coinvolgimento
delle Regioni non avviene tramite intesa su  base  paritaria  con  lo
Stato, bensi' attraverso una mera audizione o richiesta di parere  ai
Presidenti di Regione o alla c.d. «cabina di coordinamento». Per tali
ragioni risultano violati l'art. 118 Cost. e il  principio  di  leale
collaborazione. 
    A tal proposito,  codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale,  ancora
nella sentenza n. 74 del 2018, ha ribadito il costante indirizzo  che
«lo  Stato  puo'  attribuire  al  livello   centrale   una   funzione
amministrativa e allo stesso tempo regolarne l'esercizio con  propria
legge, anche in materie regionali, a condizione che sia assicurato il
coinvolgimento  del  livello  di  governo  territoriale   interessato
(singola regione, Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-citta' o
Conferenza unificata) tramite un'intesa (ex multis, sentenze n. 170 e
n. 114 del 2017, n. 142, n. 110 e n. 7 del 2016, n. 262 del 2015,  n.
278 del 2010, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). E' cosi' garantito il
rispetto del  «principio  di  leale  cooperazione  quale  sistema  di
composizione  dialettica  tra  esigenze  di  interventi  unitari   ed
esigenze di garanzia per l'autonomia e  la  responsabilita'  politica
delle Regioni in  una  prospettiva  di  funzionalita'  istituzionale»
(sentenza n. 61 del 2018)». 
    Nella sentenza n. 7 del 2016, poi,  e'  stato  affermato  che  la
disciplina delle funzioni assunte in sussidiarieta'  «deve  prevedere
adeguati meccanismi di cooperazione per  l'esercizio  concreto  delle
funzioni amministrative  allocate  in  capo  agli  organi  centrali»,
eppercio' deve prevedere «una disciplina che prefiguri un iter in cui
assumano  il  dovuto  risalto  le   attivita'   concertative   e   di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al principio di lealta' (sentenza n. 303 del 2003)».
La medesima sentenza ha precisato che tali meccanismi  devono  essere
««intese forti» (sentenze n. 121 del 2010  e  n.  6  del  2004),  non
superabili con una determinazione  unilaterale  dello  Stato  se  non
nella «ipotesi estrema, che si verifica  allorche'  l'esperimento  di
ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace»  (sentenza
n. 165 del 2011; in seguito, sentenza n. 179 del 2012)» . 
      1.6. Le disposizioni impugnate violano anche  il  principio  di
ragionevolezza ex art. 3 Cost. e il principio di  buon  andamento  ex
art. 97 Cost., in riferimento alle competenze legislative concorrenti
e residuali e a quelle amministrative della Regione,  tutelate  dagli
articoli 5, 117, commi 3 e 4; e 118 Cost. 
    La previsione dell'audizione o della richiesta di parere in luogo
dell'intesa con i Presidenti delle Regioni (anche in seno  alla  c.d.
«cabina  di  coordinamento»),  infatti,  comprime   le   attribuzioni
regionali senza che sia  contestualmente  apportato  alcun  mutamento
all'organizzazione della struttura amministrativa  commissariale  che
e' preposta agli interventi di ricostruzione post-sisma (cfr. art. 38
del decreto-legge n. 109 del 2018). Alla luce  di  tali  circostanze,
dato che la compressione delle prerogative regionali ex articoli 117,
commi 3 e 4; e 118 Cost. non  si  accompagna  a  nessun'altra  misura
organizzativa,  essa  risulta  essere   irragionevole   e   violativa
dell'art. 3 Cost. (in quanto adottata sine causa), nonche' lesiva del
principio  di  buon  andamento  della  pubblica   amministrazione   e
violativa dell'art. 97 Cost. (in quanto il Commissario  straordinario
di Governo impiega risorse amministrative  regionali  senza  adeguato
coinvolgimento degli organi regionali). 
      1.7. Come si e' illustrato supra,  le  disposizioni  impugnate,
nel regolare la ricostruzione successiva al sisma,  sono  ascrivibili
alla materia  di  competenza  legislativa  concorrente  «governo  del
territorio» nonche' alle materie di competenza legislativa  residuale
regionale «opere pubbliche» e «servizi pubblici locali». 
    Nella denegata ipotesi in cui l'intervento legislativo  in  esame
dovesse  essere  ricondotto  in  tutto  o  in  parte   alla   materia
«protezione civile», l'art. 37 sarebbe comunque, in via  subordinata,
illegittimo. Anche la «protezione civile»,  infatti,  e'  materia  di
competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma  3,
Cost. Di conseguenza, nemmeno in questo  ambito  materiale  lo  Stato
puo' disciplinare  lo  svolgimento  delle  funzioni  pubbliche  senza
riservare alle Regioni adeguati spazi d'autonomia e  senza  prevedere
un adeguato coinvolgimento delle Regioni ne' salvaguardare  la  leale
collaborazione tra Stato e Regione. 
    A tal proposito, ancora di recente, nella  sentenza  n.  198  del
2018, codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale  ha  ricordato  che  gli
interventi di protezione civile devono  essere  «concertati  con  gli
enti territoriali interessati». 
    Nella sentenza n. 252 del 2016, poi,  codesta  Ecc.rna  Corte  ha
affermato che rientra nella competenza legislativa delle  Regioni  ex
art. 117 comma 3, Cost.,  «decidere  come  allocare  le  funzioni  di
protezione civile tra i suoi enti locali», ad esempio, »«sposta[ndo]»
tali  funzioni  dal  livello  provinciale  a  quello  regionale   e/o
comunale», anche quando si verte in una materia «quale la  protezione
civile, rispetto alla quale la giurisprudenza costituzionale ha  piu'
volte affermato - anche prima della riforma del Titolo V della  parte
seconda della Costituzione - che il legislatore statale, con la legge
n. 225 del 1992, ha rinunciato ad un modello  centralizzato,  optando
per una «organizzazione diffusa a carattere  policentrico»  (sentenze
n. 323 e n. 32 del 2006, n. 327 del 2003 e n. 418 del 1992),  in  cui
ampio spazio e' concesso alla discrezionalita' delle Regioni». 
    Solo in riferimento al caso affatto particolare in  cui  «vengono
attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo  scopo  di
individuare norme di natura tecnica che esigono  scelte  omogenee  su
tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e
metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza
Stato  Regioni  puo'   limitarsi   all'espressione   di   un   parere
obbligatorio» (sent. Corte cost., n. 284 del 2016). 
    Tanto, pero', non accade nel caso di specie. Le funzioni  qui  in
oggetto sono di  natura  programmatica  e  gestionale,  sicche'  sono
quanto di piu' lontano da attivita'  legate  all'adozione  di  «norme
tecniche». Per tali funzioni non solo non si avverte alcuna  esigenza
di  una  disciplina  centralizzata,  ma,  essendo  la   ricostruzione
limitata al ristretto ambito territoriale delle  zone  investite  dal
sisma,  emerge  invece  l'esigenza,  contraria,   di   un   effettivo
coinvolgimento regionale. 
    In conclusione sul punto, anche nel caso in  cui  l'Ecc.ma  Corte
costituzionale  volesse  considerare   le   disposizioni   in   esame
ascrivibili  alla  materia  «protezione  civile»,  esse  rimarrebbero
illegittime, in quanto anche in tale ambito la Regione e' titolare di
attribuzioni  d'autonomia  che  il  legislatore  statale   non   puo'
sopprimere. 
    Anche ove l'art. 37 del  decreto-legge  n.  109  del  2018  fosse
ricondotto alla materia della «protezione civile», dunque, varrebbero
i vizi sopra illustrati. La disciplina legislativa statale censurata,
pertanto, in sintesi (senza ripetere testualmente  le  considerazioni
gia' svolte, alle quali comunque si rinvia): 
      esorbiterebbe  dall'ambito  dei  «principi  fondamentali»   nel
disciplinare  oggetti  rientranti   nella   materia   di   competenza
legislativa concorrente  «protezione  civile»  con  violazione  degli
articoli 117, comma 3, e 118 Cost.; 
      disciplinerebbe  le  funzioni   amministrative   «attratte   in
sussidiarieta'» limitando il coinvolgimento delle Regioni  alla  mera
audizione o alla richiesta di un parere dei Presidenti di  Regione  o
della c.d. «cabina di coordinamento», senza  prevedere  un'intesa  su
base paritaria tra Stato e Regione, cosi' violando  il  principio  di
leale collaborazione e gli articoli 117, comma 3, e 118 Cost; 
      rimetterebbe la disponibilita' delle  strutture  amministrative
regionali  e  locali  a  un   organo   statale,   senza   un'adeguata
partecipazione della Regione, ancora  una  volta  in  violazione  del
principio di leale collaborazione e degli articoli 117,  comma  3,  e
118 Cost; 
      resecherebbe  l'autonomia  regionale   senza   alcuna   ragione
giustificatrice   attinente   all'organizzazione   delle    attivita'
amministrative, in violazione del principio di ragionevolezza ex art.
3  Cost.,  del   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
Amministrazione  ex  art.  97   Cost.,   del   principio   di   leale
collaborazione e degli articoli 117, comma 3, e 118 Cost. 
      2. In subordine, violazione degli articoli 3, 4,  5,  97,  117,
commi 3 e 4, e 118, comma 1 Cost., nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione ex articoli 5 e 117 Cost., per un differente  profilo.
Si  confida  di  aver  dimostrato  nel  precedente  motivo   che   le
disposizioni  impugnate  intervengono  nella  materia  di  competenza
concorrente «governo del territorio» e nelle  materie  di  competenza
legislativa residuale «opere pubbliche» e «servizi  pubblici  locali»
oppure, in subordine, (anche) nella materia di competenza legislativa
concorrente «protezione civile». 
    E' solo per  estremo  tuziorismo  che,  nel  presente  motivo  si
prospetta,  in  via  ulteriormente  subordinata,  l'ipotesi  che  gli
interventi di cui agli articoli 2 e 14 del decreto-legge n.  189  del
2016 (la cui novellazione e' qui impugnata) non siano riconducibili a
un singolo ambito materiale, bensi' a una pluralita' di essi,  legati
in un c.d. «intreccio inestricabile tra  diverse  materie  e  diversi
livelli di competenza» (cfr. Corte cost., sentenza n. 251 del  2016),
comprendenti le materie «governo del territorio», «opere  pubbliche»,
«servizi pubblici locali»  e  «protezione  civile»,  attribuite  alle
Regioni ai sensi degli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 Cost. 
    Come afferma la giurisprudenza dell'Ecc.ma Corte, in questi casi,
non essendo possibile regolare il concorso di competenze  secondo  un
criterio di  prevalenza,  l'intervento  del  legislatore  statale  e'
legittimo solo se viene condotto nel rispetto del principio di  leale
collaborazione, che puo' ritenersi osservato unicamente  mediante  la
previsione dell'intesa su base paritaria tra Stato e Regione. 
    A tal proposito, nella sentenza Corte cost., n. 21 del  2016,  si
afferma che quando si  interviene  «all'incrocio  di  varie  materie,
alcune di spettanza delle Regioni, altre dello Stato» di  talche'  vi
sono «molteplici competenze sono legate in un nodo inestricabile  (in
specie, sentenze n. 334 del 2010 e n. 50 del 2005), che non  consente
di identificare la prevalenza di una sulle altre, dal punto di  vista
sia qualitativo, sia quantitativo», allora deve «trovare applicazione
il principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo, sentenza n. 1 del 2016), per cui, in  ambiti
caratterizzati da una pluralita' di competenze, qualora  non  risulti
possibile comporre il concorso  di  competenze  statali  e  regionali
mediante  un  criterio  di  prevalenza,  non  e'   costituzionalmente
illegittimo l'intervento del legislatore statale, «purche' agisca nel
rispetto del principio di leale collaborazione che deve in ogni  caso
permeare di se' i rapporti tra lo Stato e il sistema delle  autonomie
(ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168  e  n.
50 del 2008) e che puo' ritenersi congruamente  attuato  mediante  la
previsione dell'intesa» (sentenza n. 1 del 2016)». 
    Anche in questa prospettiva, dunque, la sostituzione del  modello
cooperativo dell'intesa con la previsione di  una  mera  audizione  o
della richiesta di un parere da parte dei  Presidenti  di  Regione  o
della «cabina di  coordinamento»,  risulta  illegittimo  e  violativo
delle attribuzioni regionali. Anche in  questa  ipotesi,  dunque,  si
possono e devono riproporre le medesime censure gia'  articolate  nel
precedente motivo. 
    Come si e' osservato  in  precedenza,  infatti,  le  disposizioni
impugnate: 
      esorbiterebbero dall'ambito  dei  «principi  fondamentali»  nel
disciplinare oggetti che coinvolgono anche la competenza  legislativa
regionale  concorrente  nelle  materie  «governo  del  territorio»  e
«protezione civile», oltre che quella residuale nelle materie  «opere
pubbliche» e «servizi pubblici locali», con violazione degli articoli
117, commi 3 e 4, e 118 Cost.; 
      disciplinerebbero le funzioni amministrative in ambiti che sono
anche  di  competenza  regionale,  limitando   irragionevolmente   il
coinvolgimento delle Regioni alla mera audizione o alla richiesta  di
un  parere  dei  Presidenti  di  Regione  o  della  c.d.  «cabina  di
coordinamento», senza prevedere un'intesa su base paritaria tra Stato
e Regione, cosi' violando il principio di leale collaborazione e  gli
articoli 117, comma 3, e 118 Cost; 
      rimetterebbero la disponibilita' delle strutture amministrative
regionali  e  locali  a  un   organo   statale,   senza   un'adeguata
partecipazione della Regione, ancora  una  volta  in  violazione  del
principio di leale collaborazione e degli articoli 117, commi 3 e  4,
e 118 Cost; 
      resecherebbero  l'autonomia  regionale  senza  alcuna   ragione
giustificatrice   attinente   all'organizzazione   delle    attivita'
amministrative, in violazione del principio di ragionevolezza ex art.
3  Cost.,  del   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
Amministrazione  ex  art.  97   Cost.,   del   principio   di   leale
collaborazione e degli articoli 117, comma 3, e 118 Cost.